Dal 1° luglio 2022 gennaio 2023 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020, che rende obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi, dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, per facilitarne il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e il conferimento in raccolta differenziata, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi.
Il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe” prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La disposizione prevede, inoltre, che il Ministro della Transizione Ecologica emani un decreto per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Il D. Gls. 116/20 modifica diversi articoli del D. Lgs. 152/2006, il MiTE, con una nota del 17 maggio 2021, n. 52445, chiarisce in particolare alcuni punti sulla modifica dell’art. 219, comma 5:
– soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi;
– imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto;
– preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione;
– imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione;
– imballaggi destinati all’esportazione;
– ricorso al digitale.
La normativa e le linee guida del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) suggeriscono di apporre su tutti i tipi di imballaggi le seguenti informazioni minime obbligatorie:
- la tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vasetto, capsula, lattina.
- Codifica identificativa del materiale dell’imballaggio: è un codice alfanumerico che indica, per ciascuna componente separabile manualmente dell’imballaggio, il materiale da cui è composto. Questa informazione deve essere fornita dal produttore o dal fornitore dell’imballaggio. Questa codifica può essere integrata con icone specifiche previste da norme tecniche. Per esempio Fe 40, GL 708 (codici di riciclaggio).
- La famiglia di materiale di riferimento (carta o plastica o vetro o metallo ecc.) e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata). Oppure: indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento (carta o plastica o vetro o metallo etc.).
Immagine ripresa dal sito del CONAI
Il CONAI fornisce uno strumento online (e-tichetta) che le aziende potranno utilizzare per creare autonomamente l’etichetta ambientale dei loro imballaggi, in conformità ai riferimenti normativi.
Si possono inoltre consultare le FAQ sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Marina Consiglieri, Laura Capini
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