Il lavoro dei mesi scorsi per ottenere lo stato di calamità per le mancate produzioni sta dando i suoi frutti: a seguito delle nostre sollecitazioni come associazione regionale riconosciuta con la maggior rappresentanza di apicoltorə, l’istituzione di un tavolo tecnico per l’apicoltura con le associazioni di categoria Coldiretti Liguria, Cia – Agricoltori Italiani Liguria, Terra Viva – Associazione Liberi Produttori Agricoli (CISL) e l’altra associazione regionale Apiliguria, dopo aver ottenuto un incontro con Alessandro Piana, Vice Presidente e Assessore Regione Liguria a cui erano presenti anche i funzionari Franco Formigoni (Politiche Agricole) e Maurizio Rezzano (Ispettorato Agrario) e l’invio delle segnalazioni agli Ispettorati Agrari da parte delle Aziende Apistiche il 16 luglio è stata portata in Giunta Regionale la richiesta di declaratoria dello stato di calamità.
La Deliberazione della Giunta Regionale è stata pubblicata sul Bollettino Regionale n. 32 dell’11 agosto (manca in toto la Provincia di La Spezia: abbiamo immediatamente interrogato la Regione in proposito che ci ha informati trattarsi solo di un refuso, si sono già interfacciati con il Ministero -che ha già pronto il decreto ministeriale per il riconoscimento della calamità- e non è necessario fare una delibera di correzione poiché erano stati presentati tutti i documenti necessari)
Riportiamo di seguito il testo della Delibera, approvata all’unanimità, a disposizione il PDF dell’Atto completo.
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Atto N° 625-2021 – Seduta N° 3682 – del 16/07/2021 – Numero d’Ordine 26
Proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi
nel periodo compreso tra il 7 e l’8 Aprile 2021 che hanno danneggiato le
produzioni vegetali e apistiche di aziende agricole di alcuni Comuni della
Regione Liguria (d. Lgs. 102/2004 e d.l. 73/2021)
La Giunta regionale
Richiamato l’articolo 25 del regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dispone
che gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per danni causati da avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno e sono esentati
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato se soddisfano le condizioni previste dal
citato regolamento UE n. 702/2014;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” che, in caso di calamità naturali ed
avversità assimilabili, prevede interventi compensativi esclusivamente in caso di danni alle produzioni agricole
non inserite nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che abbiano subìto danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
Atteso che l’articolo 6 del d. lgs. 102/2004 dispone al comma 1 quanto segue:
“1. Al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della
eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione
delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto
termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta
regionale. (Omissis)”
Visto il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, approvato con D.M. n. 9402305 del 29.12.2020;
Visto l’articolo 71 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Interventi per la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche” che prevede che le imprese agricole che
abbiano subìto danni da gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi
dell’evento, non beneficiavano della copertura di polizze assicurative per il rischio gelo e brina, possano
accedere agli interventi previsti dall’articolo 5 del d.lgs.102/2004;
Atteso altresì che il secondo comma del suddetto articolo 71 dispone che le regioni, anche in deroga ai termini
stabiliti dall’articolo 6, comma 1 del d.lgs.102/2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
avvenuta in data 26 maggio 2021;
Richiamata la D.G.R. n. 256/2018 “Procedure per la ricognizione del danno e la gestione degli eventuali
interventi finanziari a sostegno delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche ed eventi
eccezionali assimilabili alle calamità naturali” nella quale sono contenute le indicazioni procedurali su come
operare all’interno delle diverse casistiche possibili in materia di danni da calamità naturali in agricoltura,
chiarendo le competenze dei diversi soggetti operanti in questo campo;
Preso atto che, a seguito della riorganizzazione interna degli uffici, con D.G.R. n. 1161/2020 le competenze
in materia di calamità naturali sono state attribuite al Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette
e marine, parchi e biodiversità;
Atteso che, a seguito delle segnalazioni di danno presentate dagli imprenditori agricoli, secondo quanto
previsto dalla citata D.G.R. n. 256/2018, il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale, con nota prot.
N. IN/2021/10097 de 16.07.2021, ha trasmesso la relazione tecnica riferita all’intero territorio regionale e la
relativa documentazione dalle quali risulta che nel periodo tra il 7 e l’8 aprile 2021, si sono verificate gelate e
brinate eccezionali che hanno procurato danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile riferita alle
produzioni vegetali e apistiche, ricadenti nei territori dei seguenti Comuni:
Provincia di Genova – Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Avegno, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella,
Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna,
Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Leivi, Lorsica, Lumarzo,
Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Né, Neirone, Orero, Pieve
Ligure, Propata, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco, Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano
Certenoli, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Tiglieto, Torriglia,
Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli;
Provincia di Savona – Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Albisola Superiore, Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle
Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia,
Murialdo, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto,
Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;
Provincia di Imperia – Brinate eccezionali settore apistico:
Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro,
Caravonica, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio d’Arroscia, Diano
Arentino, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica,
Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo,
Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Sanremo,
Seborga, Soldano, Taggia, Triora, Vallebona, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi;
Provincia di La Spezia – Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano,
Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Maissana, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo
di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure,
Vezzano Ligure, Zignago;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente del Settore Ispettorato
Agrario Regionale al fine di garantire alle imprese agricole danneggiate l’accesso ai contributi statali previsti
dal d. lgs. 102/2004 e dal d.l. 73/2021 per i danni causati alle produzioni vegetali e apistiche;
Ritenuto inoltre, opportuno e necessario:
– richiedere la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della
produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste
dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di
cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato
l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’ articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.
Su proposta del Vicepresidente, Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e
Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri,
Programmi comunitari di competenza
DELIBERA
1. di proporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
dell’articolo 71 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, la declaratoria di eccezionalità delle gelate e delle brinate che, nel periodo tra il 7 e l’8 aprile 2021,
hanno procurato danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile riferita alle produzioni vegetali e
apistiche, ricadenti nei territori dei Comuni sotto elencati:
Provincia di Genova – Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Avegno, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure,
Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure,
Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone,
Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno,
Montoggio, Né, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Propata, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco, Scrivia,
Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto,
Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia,
Zoagli;
Provincia di Savona – Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Albisola Superiore, Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare,
Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino,
Millesimo, Mioglia, Murialdo, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea,
Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure,
Varazze, Vezzi Portio;
Provincia di Imperia – Brinate eccezionali settore apistico:
Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia,
Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio
d’Arroscia, Diano Arentino, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia,
Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte,
Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio,
Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Sanremo, Seborga, Soldano, Taggia, Triora,
Vallebona, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi;
2. di richiedere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nel caso di accoglimento della
proposta di cui al precedente punto 1, di concedere alle aziende agricole danneggiate e ubicate nelle aree
specificate nel precedente punto 1:
– le provvidenze previste dall’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della
produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste
dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato. Nelle zone svantaggiate di
cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato
l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’ articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8;
3. di dare atto che, in caso di declaratoria da parte del Mi.P.A.A.F. dell’eccezionalità degli eventi atmosferici
in parola e di individuazione delle zone interessate, i soggetti interessati potranno presentare domanda di
concessione dei benefici al Settore Ispettorato Agrario Regionale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale;
4. di dare atto, altresì, che la concessione delle provvidenze ai soggetti aventi diritto tra quelli che hanno
presentato domanda nei termini sopra indicati, resta subordinata all’erogazione delle relative risorse da parte
dello Stato alla Regione e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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