A seguito di contatti con le istituzioni possiamo confermare che le misure restrittive non si applicano all’apicoltura, in alcun caso alle aziende apistiche con partita iva che rientrano nella filiera agricola (codice Ateco che inizia con 01) e che anche gli apicoltori per autoconsumo hanno la possibilità di accudire i propri alveari, nonostante il decreto del 22 marzo chiuda molte attività produttive e limiti ulteriormente la possibilità di movimento impedendo lo spostamento da un comune all’altro, le attività zootecniche non possono essere sospese.
La legge 313/04 descrive l’apicoltura come attività zootecnica e chiunque detenga le api è considerato apicoltore, inoltre non andare dalle api potrebbe portare problemi sanitari, sciamature incontrollate e proprio in questi giorni il rischio di sofferenza per fame.
Si consiglia di utilizzare il modulo di autocertificazione in vigore dal 26 marzo inserendo la dicitura: “dichiaro di esercitare l’attività di apicoltore ai sensi degli Articoli 2, 3 e 6 della legge n. 313/2004 per la “Disciplina dell’Apicoltura” e in tale veste ho la necessità di recarmi in Apiario per l’accudimento e gestione degli animali come previsto dalla nota del Ministero della salute n. 5086 del 02 Marzo 2020 e allego a tal fine allego certificato comprovante l’iscrizione alla Banca dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale, comprensivo del codice di allevamento, dei miei dati personali e delle postazioni di Alveari”, quindi di stampare il pdf “attività apicoltura” dall’anagrafe apistica che riporta l’ubicazione degli apiari in modo da poter dimostrare l’effettiva necessità di raggiungere le postazioni.
Si raccomanda comunque a tutti gli apicoltori di seguire le indicazioni degli organi competenti e spostarsi solo se realmente necessario, di limitare quindi le visite agli apiari allo stretto indispensabile.
remo impiombato dice
grazie grazie grazie per tutte le delucidazioni